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Statuto Pro Loco Arienzo

Associazione "Pro Loco"
81021 Arienzo (Caserta)
Piazza Valletta

STATUTO DI ASSOCIAZIONE 



Art. 1 - Denominazione e sede


1. La Pro Loco di Arienzo assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore". È costituita, un'associazione che assume la denominazione PRO LOCO di Arienzo che sarà integrata con "PRO LOCO di Arienzo Ente del Terzo Settore" o, in breve, "PRO LOCO di Arienzo ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro con C. F. 93006410612.

2. L'associazione ha sede legale in Piazza Valletta 11/13, Arienzo - CE -.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 - Statuto


1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 3 - Efficacia dello statuto


1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.


Art. 4 - Interpretazione dello statuto


1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. L'associazione ha lo scopo di:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

f) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

 dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’associazione si propone di:

a) promuovere iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistica;

b) assistenza, tutela e informazione turistica;

c) tutela e miglioramento delle risorse ambientali turistiche e culturali del luogo;

d) promozione, assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;

e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;

f) promuovere e organizzare eventi sportivi dilettantistici;

g) collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Caserta, o Ente equipollente;

h) apertura e gestione di una sede per i propri soci.

4. L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il

 migliore raggiungimento dei propri fini.

6.L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.


Art. 6 - Soci


1. Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.


Art. 7 - Ammissione del socio


1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.


Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 
  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; 
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; 
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; 
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;  
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; 
  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.     

      

Art. 9 - Volontari


1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.


Art. 10 - Perdita della qualità di socio


1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale mensile;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

 

Art. 11 - Organi Sociali


1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio direttivo;

c) Presidente;

d) Organo di controllo;

e) Organo di revisione.

Art. 12 - Assemblea


1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 13 - Compiti dell'assemblea


Le competenze dell'assemblea sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 14 - Assemblea ordinaria


1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Art. 15 - Assemblea straordinaria


1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almenotre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.


Art. 16 - Struttura dell'assemblea


1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

 

Art. 17 - Consiglio direttivo


1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

 

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occoi relativi poteri;

n) dedicere sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Art. 18 - Presidenza


1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.



Art. 19 - Collegio dei Probiviri


1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.


Art. 20 - Organo di controllo


1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, o da un collegio di n. 3 soci eletti.

3. L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti


1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.


Art. 22 - Risorse economiche


1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • quote associative; 
  • contributi pubblici e privati; 
  • donazioni e lasciti testamentari; 
  • rendite patrimoniali; 
  • attività di raccolta fondi; 
  • rimborsi da convenzioni; 
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

     


Art. 23 - Beni


1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio


1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



Art. 25 - Scritture contabili e bilancio


1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



Art. 26 - Bilancio sociale


1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.


Art. 27 - Pubblicità e trasparenza


1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.



Art. 28 - Convenzioni


1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti


1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terziai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

 

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione


1. L' associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Art. 32 - Assicurazione associazione


1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



Art. 33 - Scioglimento


1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


Art. 34 - Norme di rinvio e disposizioni finali


1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

 

Arienzo, lì 25 febbraio 2019

 

            Il Segretario                                                                              Il Presidente

 

    (Marciano Francesco)                                                           (___________________)